Art. 18 - (modalità per l'elezione)
La commissione esecutiva è composta da cinque membri. Il presidente e il vicepresidente della commissione esecutiva sono eletti ciascuno con scheda separata. Non più di due membri della commissione possono essere ministri iscritti nei ruoli .
Il presidente deve dare tempestivo avviso alla Tavola delle convocazioni della commissione esecutiva e del relativo ordine dei lavori; e curerà inoltre che venga rimessa alla Tavola copia dei verbali di ogni seduta.
La Tavola delega un suo componente a partecipare ai lavori della commissione esecutiva.
Art. 19 - (competenze della commissione esecutiva)
Le attribuzioni della commissione esecutiva distrettuale sono le seguenti:
a) provvedere all’esecuzione dei deliberati della conferenza e del sinodo che la riguardano;
b) provvedere a che le decisioni della conferenza pervengano alle chiese locali ed agli istituti del distretto che rispondono della loro gestione alla conferenza e siano eseguite;
c) rappresentare la conferenza, le chiese locali e gli istituti del distretto, di cui alla lettera b) dinanzi alla Tavola a cui deve trasmettere ogni anno un rapporto sul distretto; ed alla commissione dell’Opera metodista per quanto di competenza;
c bis) curare, in collaborazione con i consigli dei circuiti ricompresi nel distretto, il rapporto con le chiese locali e l’organizzazione di incontri pubblici o volti alla formazione dei membri dei consigli di chiesa/concistori, dei predicatori locali e delle persone che esercitano in sede locale un ministero che non comporta iscrizione nel ruolo; per concordare tali attività e le rispettive competenze, delegazioni della commissione esecutiva e dei consigli di circuito si riuniranno almeno una volta all’anno in una seduta congiunta, convocata dal presidente della commissione esecutiva e presieduta a turno dai sovrintendenti.
d) provvedere con proprie delegazioni alla visita periodica delle chiese locali e degli istituti del distretto di cui alla lettera b);
e) presiedere con un proprio componente le assemblee relative alle designazioni pastorali nelle chiese autonome trasmettendone alla Tavola il verbale;
f) provvedere in via di urgenza e di intesa con la Tavola alle necessità ed alle vacanze che possono verificarsi nella direzione e conduzione degli istituti del distretto di cui alla lettera b);
g) curare e sovraintendere all’andamento amministrativo ed allo sviluppo organizzativo delle chiese locali e degli istituti del distretto di cui alla lettera b) provocando ove il caso le opportune delibere della Tavola e dell’Opera metodista; ed in particolare provvedere alla verifica dei registri, dei conti e degli archivi delle chiese locali e degli istituti del distretto di cui alla lettera b);
h) esercitare la disciplina ecclesiastica nei riguardi degli anziani e dei diaconi ivi compreso il personale direttivo degli istituti del distretto di cui alla lettera b);
i) esaminare i ricorsi di carattere amministrativo contro l’operato dei consigli o concistori, delle assemblee locali e dei comitati degli istituti del distretto di cui alla lettera b), e se del caso investirne la conferenza;
j) rendere conto del suo operato alla sessione ordinaria della conferenza successiva a quella in cui è stata eletta;
k) conservare nel proprio archivio registri e documenti concernenti la sua attività e la vita del distretto;
l) soppresso ex 25/SI/1999 ;
m) provvedere a che le decisioni della conferenza pervengano a tutti gli istituti e opere presenti nel distretto.