Art. 8 - (composizione della conferenza distrettuale) Compongono le conferenze:
1 - con voto deliberativo:
a) il presidente o in sua vece, in caso di impedimento, il vicepresidente del consiglio o concistoro di ogni chiesa locale, ivi comprese le chiese in formazione;
b) un deputato per ogni chiesa locale avente meno di 100 membri comunicanti; due per le chiese locali da 100 a 400 membri; tre per le chiese locali aventi più di 400 membri;
c) i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola addetti alle chiese locali del distretto;
d) i membri in carica della commissione esecutiva distrettuale; d bis) i sovrintendenti dei circuiti ricompresi nel distretto o, in caso di impedimento, loro sostituti che siano membri dei consigli di circuito;
e) i presidenti o, in loro vece, in caso di impedimento, i vicepresidenti dei comitati che presiedono agli istituti ed opere valdesi e metodiste che rispondono della loro gestione alla conferenza, e i loro rispettivi direttori;
f) una rappresentanza delle organizzazioni femminili delle chiese del distretto e una rappresentanza dell'unione predicatori locali;
g) i segretari regionali della FGEI che operano nelle zone ricomprese nel distretto o, in caso di impedimento, loro sostituti che siano membri eletti nelle giunte rispettive;
h) i membri della commissione d'esame;
2 - con voce consultiva:
a) i candidati ai ministeri sotto prova iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola che lavorano nel distretto;
b) i membri delle commissioni ad referendum nominate dalla conferenza;
c) i membri della Tavola, i membri delle commissioni sinodali amministrative residenti nel distretto;
d) gli altri ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola residenti nel distretto;
e) i presidenti o in loro vece, in caso di impedimento, i vicepresidenti dei comitati e i direttori degli istituti ed opere valdesi e metodiste diversi da quelli di cui al precedente punto 1 lettera e) presenti nel distretto.
Art. 9 - (convocazione ordinaria della conferenza)
La conferenza è convocata in sessione ordinaria una volta all'anno nel luogo prescelto dalla sessione precedente.
La commissione esecutiva distrettuale fissa la data della riunione, e per fondati motivi può mutarne il luogo.
Art. 10 - (convocazione straordinaria della conferenza) I deputati ed i rappresentanti alla sessione ordinaria della conferenza durano in carica un anno.
La conferenza può essere convocata in sessione straordinaria dalla commissione esecutiva d'intesa con la Tavola.
In tal caso non si procede all'elezione di nuove deputazioni da parte delle chiese, nè alla nomina di nuovi rappresentanti.
Art. 11 - (apertura e preliminari della conferenza)
La conferenza si apre con un culto pubblico presieduto dal ministro designato dal seggio della precedente sessione ordinaria, o in caso di impedimento dal predicatore designato dalla commissione esecutiva. Indi la conferenza, sotto la presidenza provvisoria del ministro in attività di servizio più anziano di età, assistito dal più giovane dei deputati, elegge il seggio, composto di un presidente, un vicepresidente e due segretari. Non più di due componenti del seggio possono essere pastori.
Art. 12 - (procedura per la discussione)
La chiusura di una discussione, la richiesta dello scrutinio segreto, il passaggio all'ordine del giorno ed il rinvio possono essere chiesti da 5 membri della conferenza.
Art. 13 - (competenze della conferenza)
L'ordine dei lavori delle sessioni ordinarie delle conferenze è il seguente:
a) lettura della relazione della commissione d'esame sull'operato della commissione esecutiva;
b) esame della relazione della commissione esecutiva sul proprio operato e sullo stato amministrativo ed organizzativo delle chiese e degli istituti ed opere del distretto che rispondono della loro gestione alla conferenza;
c) esame della vita delle chiese, in particolare sotto l'aspetto formativo, di cura d'anime, evangelistico e diaconale, ivi compreso il rapporto con gli istituti ed opere presenti in ciascun circuito, sulla base delle relazioni informative inviate dai consigli di circuito alla commissione esecutiva distrettuale;
d) esame delle relazioni morale ed amministrativa degli istituti ed opere del distretto che rispondono della loro gestione alla conferenza;
e) esame dei ricorsi contro le misure disciplinari prese dalla commissione esecutiva;
f) esame dei ricorsi di carattere amministrativo eventualmente trasferiti dalla commissione esecutiva alla conferenza; g) riconoscimento o revoca della costituzione di nuove chiese locali, ivi comprese le chiese in formazione nell'ambito del distretto;
h) esame delle relazioni delle commissioni ad referendum nominate dalla precedente sessione;
i) studio delle varie questioni sottoposte all'esame della conferenza dalle singole chiese, dai circuiti, dalla commissione esecutiva distrettuale, dal sinodo, dalle commissioni sinodali o dalla Tavola;
j) decisione sulle questioni da sottoporsi all'esame del sinodo;
k) elezione della commissione esecutiva distrettuale;
l) elezione dei deputati della conferenza al sinodo;
m) elezione delle rappresentanze delle chiese metodiste e valdesi del distretto all'assemblea della Federazione delle chiese evangeliche in Italia;
n) elezione della commissione d'esame;
o) delimitazione delle circoscrizioni territoriali delle chiese locali;
L'ordine dei lavori delle sessioni straordinarie è fissato dalla commissione esecutiva d'intesa con la Tavola e comunicato con la convocazione alle chiese locali ed agli istituti ed opere del distretto.
Art. 14 - (elezione dei deputati al sinodo).
La conferenza sceglie tra i suoi membri il proprio deputato al sinodo.
Art. 15 - (chiusura dei lavori ed atti)
Il seggio della conferenza trasmette alla commissione esecutiva ed alla Tavola copia degli atti e dei verbali della conferenza stessa, entro 10 giorni dalla chiusura. Entro i 20 giorni dalla chiusura della conferenza, la commissione esecutiva, accertatasi dell'accettazione dei deputati al sinodo eletti dalla conferenza, ne redige l'elenco definitivo compresi i nominativi dei supplenti e lo invia alla Tavola unitamente ai loro mandati firmati dal presidente della conferenza.
Art. 16 - (proroga dei mandati all'anno successivo)
Qualora la conferenza non possa riunirsi in sessione ordinaria nell'anno, si considerano confermati per un secondo anno i deputati al sinodo eletti dalla sessione ordinaria precedente.
Art. 17 - (elezione della commissione esecutiva distrettuale)
La commissione esecutiva distrettuale è eletta dalla conferenza nella sua sessione ordinaria e dura in carica un anno. Ciascun componente della commissione esecutiva non può essere eletto più di sette volte consecutivamente.
Il settennato ricomincia qualora un membro della commissione esecutiva distrettuale venga eletto presidente.